Ganci traino e serbatoi GPL basta collaudi

Ganci traino e serbatoi GPL basta collaudi

La data c’è, 15 Febbraio 2021.

Da questa data, infatti, dopo un lungo iter legislativo e burocratico, l’Italia si è allineata alla maggior parte delle altre Nazioni mondiali.

Da ieri, 15 Febbraio, perciò, non è più obbligatorio collaudare nelle sedi della Motorizzazione Civile l’installazione del gancio traino ma anche la sostituzione dell’impianto GPL, nonché il montaggio dei doppi comandi sui veicoli destinati ad esercitare gli allievi per le esercitazioni di guida, e alcuni dei dispositivi per i disabili.

Lo specifico Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato sabato scorso sulla Gazzetta Ufficiale e, appunto, è in vigore da oggi.

Fine di un inutile passaggio che, ricordiamolo, non aveva alcun significato in termini di sicurezza ma solo per giustificare l’esistenza e dunque lo stipendio di alcuni burocrati.

Ed ecco qui il decreto come da Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 Febbraio 2021 (qui)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell’attivita’ di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attivita’ di autoriparazione»; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l’art. 78, comma 1, in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, l’art. 49, comma 5-ter, lettera g), che modifica il citato art. 78, comma 1, prevedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, con proprio decreto, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, compresi quelli con adattamenti per le persone con disabilita’, per le quali la visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non sono piu’ richieste, nonche’ stabilisca le modalita’ e le procedure per i relativi accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada», e, in particolare, l’appendice V all’art. 227 e l’art. 236; Considerata la necessita’ di dare attuazione a quanto disposto dal novellato art. 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Decreta:

Art. 1

Finalita’ 1. Il presente decreto individua le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilita’, per le quali non e’ prevista la visita e prova presso gli uffici motorizzazione civile, nonche’ le modalita’ e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
2. Le tipologie di modifica e la documentazione necessaria all’aggiornamento della carta di circolazione sono indicate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Allegato A

Parte 1 (articolo 1, comma 2)

Modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non e’ subordinato a visita e prova
1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel; 2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili“.

Allegato A

Parte 2 (articolo 1, comma 2)
Documentazione per l’aggiornamento della carta di circolazione
1.1 Documentazione comune a tutte le tipologie di modifica
1.1.1 Domanda di aggiornamento della carta di circolazione redatta sul modello TT2119, allegando:
1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti per aggiornamento della carta di circolazione senza visita e prova con emissione di tagliando autoadesivo; 1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del documento unico del veicolo oggetto di modifica;
1.1.1.3 dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, attestante che i lavori di modifica siano stati eseguiti a perfetta regola d’arte, in ottemperanza alle norme tecniche alle norme tecniche vigenti in materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in conformita’ alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi eventualmente installati. La dichiarazione e’ redatta secondo il modello riportato in allegato B.
1.1.1.4 certificato di conformita’ o di origine del componente o dispositivo, se prescritto dalle disposizioni di cui al punto precedente;
1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, nei casi prescritti dalle disposizioni di cui al punto
2.1.1.3 1.2 Schede di dettaglio le schede di dettaglio di singola tipologia di modifica sono riportate all’allegato B

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